TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 93.
(Restauro archeologico di teatri).

Art. 93.
(Restauro archeologico di teatri).

      1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

      Identico.

 

Art. 93-bis.
(Fondo per il ripristino del paesaggio).
        1. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.
        2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
        3. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui al presente articolo.
 

Art. 93-ter.
(Modifica del comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).
 

      1. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,


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  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

      «102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

 

Art. 93-quater.
(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia).
 

      1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Art. 93-quinquies.
(Centro per il libro e la lettura).
 

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con


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  i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

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